Come vi avevamo già annunciato immediatamente ieri, da domani giovedì 22 luglio, per 8 giorni, fino a giovedì 29 luglio Favara e Caltabellotta saranno zona rossa. Lo ha deciso il Presidente della Regione, Nello Musumeci, con sua ordinanza n.79 di ieri, martedì 20 luglio. Nella stessa ordinanza si parla poi dei tamponi per chi viene in Sicilia dall’Estero. Scaricala qui
A Favara in pochi giorni il numero di chi ha contratto il virus si è innalzato giungendo in poche ore a 100 casi di persone in trattamento. Complici sono sicuramente stati diversi momenti di aggregazione sociale nei quali si è abbassata la guardia.
Ma cosa si potrà fare in questi giorni di zona Rossa? Chi può spostarsi? E cosa è permesso a chi ha il Green Pass?
Diciamo subito che nell’articolo 1 dell’ordinanza contingibile e urgente n. 79 del 20 luglio 2021 è scritto che si applicano le disposizioni per la c.d. zona rossa previste dal decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni.
Chi NON ha il Green Pass deve attenersi alle restrizioni previste dalla zona ROSSA. Chi invece è in possesso della carta verde ha la scappatoia prevista dal decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52.
Vediamo intanto cosa dice il DPCM del 2 marzo 2021 (a firma del Presidente Mario Draghi)
Art. 40 – (Misure relative agli spostamenti in zona rossa)
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Art. 41 – (Attività motoria e attività sportiva)
- Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Art. 42 – (Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico)
- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Art. 45 – (Attività commerciali)
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Art. 46 – (Attività dei servizi di ristorazione)
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Art. 47 – (Attività inerenti servizi alla persona)
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
Riportiamo qui le attività inserite nell’allegato 24, restano aperte quindi solo:
Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Art. 48 – (Attività lavorativa)
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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Vediamo cosa dice il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52
Art. 2 – (Misure relative agli spostamenti)
1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o per motivi di salute, nonche’ per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
Art. 9 – (Certificazioni verdi COVID-19)
2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
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